Comitato di valutazione

L’art.1 comma 129 della legge n.107/15 ha novellato il
Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs.
297/1994. Il Comitato per la  valutazione dei docenti dura in carica tre anni.

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto
da:

  • dirigente scolastico, che lo presiede;
  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
    uno dal consiglio di istituto;
  • rappresentanza dei genitori e degli studenti (di questi ultimi solo nel secondo
    ciclo di istruzione), scelta dal consiglio di istituto;
  • un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a
svolgere i compiti seguenti:

  • individuazione dei criteri per la valorizzazione dei
    docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c), punto 3, del comma
    129 della legge 107/15;
  • espressione del parere sul superamento del periodo di
    formazione e prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei
    neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
    docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è
    integrato dal tutor del neo immesso;
  • valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs.
    297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;  in tal
    caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione
    riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
  • riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501
    del D.lgs. 297/94.

Pubblicato: 18 Settembre 2019 - Revisione: 18 Settembre 2019

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