Comitato di valutazione
L’art.1 comma 129 della legge n.107/15 ha novellato il
Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dallarticolo 11 del D.Lgs.
297/1994. Il Comitato per la valutazione dei docenti dura in carica tre anni.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto
da:
- dirigente scolastico, che lo presiede;
- tre docenti dellistituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal consiglio di istituto; - rappresentanza dei genitori e degli studenti (di questi ultimi solo nel secondo
ciclo di istruzione), scelta dal consiglio di istituto; - un componente esterno individuato dallUSR competente per territorio.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a
svolgere i compiti seguenti:
- individuazione dei criteri per la valorizzazione dei
docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c), punto 3, del comma
129 della legge 107/15; - espressione del parere sul superamento del periodo di
formazione e prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei
neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è
integrato dal tutor del neo immesso; - valutazione del servizio, di cui allart.448 del D.lgs.
297/94, su richiesta dellinteressato, previa relazione del dirigente scolastico; in tal
caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione
riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; - riabilitazione del personale docente, di cui allart.501
del D.lgs. 297/94.
Pubblicato: 18 Settembre 2019 - Revisione: 18 Settembre 2019
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