Norme generali sull’istruzione

Le "Norme generali sull'istruzione" sono le disposizioni legislative, applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme, che disciplinano le finalità di ciascuna scuola, individuano i livelli minimi di ore di insegnamento, fissano il limite di età per l'iscrizione a scuola.

Data:
19 Aprile 2020

Descrizione

Il sistema educativo di istruzione e di formazione italiano è organizzato in base ai principi della sussidiarietà e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva per le “Norme generali sull’istruzione” e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Lo Stato, inoltre, definisce i principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell’esercizio delle loro specifiche competenze. Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le istituzioni scolastiche statali hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Le “Norme generali sull’istruzione” sono le disposizioni legislative, applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme, che disciplinano le finalità di ciascuna scuola, individuano i livelli minimi di ore di insegnamento, fissano il limite di età per l’iscrizione a scuola.

Pubblicato: 19 Aprile 2020 - Revisione: 24 Settembre 2023

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